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PAVIA SCORTE SRL

 

Sede Legale: 
Viale Matteotti 20, 27100 Pavia (PV)

Tel: +39 3518663833 - +39 3779845114

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P.IVA: 02910420187

N°REA: PV - 310335

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L’inserimento di personale nella Autorizzazione Prefettizia di Pavia Scorte SrL prevede un rapporto di collaborazione tra le parti (partita iva) ed è comunque subordinato all’ottenimento di Abilitazione Personale come previsto dal Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità

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Cosa serve per diventare autista di Scorte per Trasporti Eccezionali?

 

 

Stralcio da

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO INTERMINISTERIALE 18 luglio 1997, n. 3806 (S.O.G.U. n. 185 del 9.8.1997)

Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità

 

Abilitazione del personale che effettua le scorte

 

 Art. 5 Rilascio dell'attestato di abilitazione

 

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica è rilasciato dal dirigente il compartimento di Polizia stradale al titolare di patente di guida di categoria non inferiore a B, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun compartimento di Polizia stradale.

 

1-bis.Le persone, di cui al comma 1, devono possedere un'età non inferiore a 18 anni ed i requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione.

 

2. La commissione d'esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di presidente, da un funzionario della carriera prefettizia, in servizio presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui viene svolto l'esame e da un funzionario del ruolo dei commissari, in servizio presso la specialità Polizia stradale della Polizia di Stato.

 

3. L'attestato di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovato. La scadenza dell'abilitazione è riportata sul titolo abilitativo.

 

 

Art. 6 Esami di abilitazione per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato

 

1. Le prove di esame si svolgono in sessioni con cadenza almeno trimestrale, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui al comma 1 dell'art.5 per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni d'esame può essere ridotta fino ad una cadenza mensile.

 

2. L'esame consiste in una prova scritta mediante quiz, in un colloquio orale, su domande relative alle materie riportate nell'allegato B ed in una prova a contenuto prevalentemente pratico, consistente nella simulazione o nella verifica di un intervento di regolazione del traffico, effettuata anche con l'ausilio di supporti audiovisivi, multimediali o informatici. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta. Per i candidati che abbiano una comprovata esperienza maturata alla guida di veicoli eccezionali o di veicoli adibiti a trasporto in condizioni di eccezionalità per un periodo di almeno cinque anni l'esame consiste nel solo colloquio orale e nella prova a contenuto prevalentemente pratico. L'esperienza dovrà essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante delle imprese presso cui il richiedente ha prestato attività lavorativa, dalle quali risulti la qualifica ricoperta e la correttezza contributiva dell'impresa.

 

3. Le prove d'esame sono pubbliche.

 

4. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che può essere sostenuta alla prima sessione disponibile. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.

5. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all'allegato C.

 

6. Il rinnovo dell'abilitazione è subordinato, previa verifica della validità del titolo di guida, all'esito favorevole di un colloquio orale e della prova a contenuto prevalentemente pratico, davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui al comma 2 del precedente art. 5, sulle materie riportate nell'allegato B con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. 
Alla prova orale dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3, 4. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia Stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.

 

6-bis. Il colloquio di cui al comma 6 può essere sostenuto dopo la scadenza dell'abilitazione, ovvero nei 5 mesi precedenti alla scadenza stessa. Se sostenuto in data antecedente alla scadenza, la nuova scadenza dell'abilitazione decorre dalla data di scadenza precedente. Se il candidato non supera il colloquio con esito favorevole l'abilitazione è immediatamente revocata.

 

7. Presso ciascun compartimento di Polizia stradale è istituito uno schedario degli abilitati al servizio di scorta tecnica.

 

8. Con provvedimento del Ministero dell'interno saranno disciplinate le modalità di svolgimento degli esami nonché quelle relative alla tenuta dello schedario degli abilitati.

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